Art. 1.
(Articolazione del sistema nazionale di istruzione).

      1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.
      2. Il sistema nazionale di istruzione si conforma ai princìpi di libertà, di eguaglianza, di partecipazione, di sussidiarietà, di imparzialità e del buon andamento e la sua gestione è improntata ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.